Disciplinate dal DM 132, in piena coerenza col CCNL, le modalità di copertura dei posti di DSGA per assenze oltre i tre mesi

Categorie: A.T.A., Contratti, NewsPubblicato il: 12/07/20244,1 min lettura
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Con il D.M.132 del 4 luglio 2024 vengono disciplinate le procedure per la copertura dei posti di DSGA in caso di assenze superiori a 3 mesi, dando piena applicazione a quanto previsto dall’art. 57 del CCNL 2019/21.

Coerentemente con le disposizioni contrattuali, e come sempre sostenuto dalla CISL Scuola, per tali adempimenti non è prevista alcuna procedura di attribuzione d’ufficio.

È in particolare l’art. 2 a definire come procedere alla copertura dei posti nel caso in cui siano presenti funzionari privi di incarico, situazione che al momento non si verifica, in quanto tutto il personale attualmente inquadrato nella nuova area (Funzionari ed elevate quaklificazioni) è titolare di un incarico di DSGA.

Mancando funzionari privi di incarico, l’Ambito territoriale potrà conferire incarico ad interim ad altro DSGA, ma solo previa manifestazione di disponibilità, secondo quanto previsto dall’articolo 3 del D.M. 132.

Sulla sostituzione dei DSGA assenti nessuna modifica del contratto, ma una puntuale e coerente attuazione. No a letture strumentali e fuorvianti
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