Il parere del CSPI sulla sperimentazione nazionale finalizzata allo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali nei percorsi scolastici

Categorie: NewsPubblicato il: 20/12/202514,1 min lettura
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Nell’adunanza plenaria svoltasi giovedì scorso, 18 dicembre, in modalità telematica, il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) ha espresso a maggioranza il proprio parere riguardo allo schema di decreto ministeriale concernente la «Sperimentazione nazionale finalizzata allo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali nei percorsi scolastici di cui alla legge 19 febbraio 2025, n. 22».

Il CSPI, dopo il consueto excursus riservato alle considerazioni generali sul decreto in esame, si è espresso nel merito del provvedimento evidenziando alcuni aspetti peculiari.

Il CSPI, in particolare:

  • apprezza l’impianto della sperimentazione che prevede una strutturazione funzionale alla crescita armoniosa, alla salute, al benessere psico-fisico e al pieno sviluppo della persona e che valorizza il protagonismo delle scuole che saranno coinvolte;
  • sottolinea che l’obiettivo primario della legge 22/2025 è affrontare fenomeni cruciali come l’analfabetismo funzionale e la dispersione scolastica, promuovendo al contempo una crescita globale degli studenti che vada oltre la mera acquisizione di saperi disciplinari. La legge, infatti, pone al centro l’esigenza di integrare il “sapere” con il “saper essere” e il “saper fare“, riconoscendo il ruolo fondamentale delle cosiddette “soft skills” (come perseveranza, autoregolazione, flessibilità, senso di responsabilità, rispetto dell’altro e partecipazione attiva);
  • chiede di inserire nel preambolo normativo il richiamo sia all’OM 3/2025 relativa alla valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella scuola primaria e alla valutazione del comportamento nella scuola secondaria di primo grado sia allo Statuto delle studentesse e degli studenti;
  • chiede, inoltre, per quanto riguarda l’articolato, di specificare in maniera più dettagliata l’art. 7 (“selezione delle proposte progettuali“), in particolare la lett. d) del comma 2, in merito alla valutazione delle proposte progettuali;
  • auspica, in merito all’art. 5, comma 2, lett. b), che le scuole optino per il coinvolgimento degli studenti dell’intera classe, per creare dinamiche positive di gruppo e un circolo virtuoso a vantaggio di ciascuno;
  • ritiene fondamentale che sia tempestivamente avviato il Piano straordinario triennale di azioni formative rivolto al personale docente (art. 3, legge 22/2025), Piano considerato determinante per la realizzazione efficace della sperimentazione e il raggiungimento delle sue finalità;
  • sottolinea, altresì, l’importanza di sostenere le istituzioni scolastiche nell’attuazione della proposta progettuale, prevedendo (art. 10, comma 1) un supporto, a valere su risorse legate al Programma nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027, che ha come finalità proprio la promozione e lo sviluppo delle competenze, anche per attivare le collaborazioni con i soggetti esterni previste dalla norma;
  • evidenzia che la tempistica di avvio della sperimentazione si trova ad essere disallineata con quella relativa alla definizione del PTOF. Vista la rilevanza delle finalità della sperimentazione è indispensabile che l’adesione alla stessa sia adeguatamente valorizzata nei documenti strategici e diventi parte organica della progettualità scolastica: auspica, pertanto, che si permetta alle scuole che saranno autorizzate all’avvio della sperimentazione di poter aggiornare il PTOF e di procedere con una nuova pubblicazione del documento, prevedendo eccezionalmente una riapertura al SIDI delle specifiche funzioni.
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