Posizioni economiche personale ATA, informativa ai sindacati sulla nota contenente le indicazioni operative
Si è svolta giovedì 6 agosto l’informativa sulla nota del MIM contenente le istruzioni operative per l’attribuzione delle posizioni economiche, le quali avranno decorrenza dal 1° settembre 2024, come precisato dalla comunicazione inviata dall’ARAN al Ministero il 19 giugno 2026.
Nella nota del Ministero, riprendendo quanto sostenuto dall’ARAN, viene anche precisato che le nuove posizioni economiche, in discontinuità con il passato, avranno una valenza puramente economica e non giuridica. Di conseguenza, viene specificato che il conferimento della posizione economica non è più collegato all’assegnazione di incarichi ulteriori, ma rappresenta solo uno strumento volto alla valorizzazione dell’esperienza professionale e del servizio prestato dai beneficiari. Tutto ciò dovrebbe contribuire a chiarire che, come dalla CISL Scuola sempre sostenuto, a fronte dell’attribuzione di un incarico specifico, nessuna rideterminazione dell’importo contrattato deve essere effettuata a seguito dell’attribuzione della posizione economica.
In base alle istruzioni operative, gli Uffici scolastici regionali dovranno provvedere, prioritariamente, ad attribuire il beneficio al personale collocato nelle graduatorie definitive del 2008/2009 che abbia già superato il corso di formazione e che non sia stato dichiarato decaduto dalla procedura.
Il personale che si è trasferito in altra provincia rispetto a quella di presentazione della domanda conserva il diritto all’attribuzione della posizione economica nella provincia di nuova titolarità.
Successivamente saranno attribuite le posizioni economiche in ordine di graduatoria. Il personale beneficiario delle nuove posizioni economiche che, nelle more dello svolgimento della procedura, si sia trasferito nel 2025/26 in altra provincia, mantiene il diritto alla posizione economica maturata.
Il personale trasferito in altra provincia che non rientri nel contingente dei beneficiari della posizione economica perde il diritto di graduatoria, fatto salvo il diritto dell’interessato all’inserimento, a domanda, nella graduatoria della provincia di nuova titolarità, in coda rispetto agli altri aspiranti già utilmente collocati.
In caso di carenza di aspiranti, i Dirigenti degli Uffici Scolastici Regionali possono, previo confronto con i sindacati, procedere a compensazioni al fine di favorire al massimo possibile l’attribuzione dei benefici economici.
In allegato la nota contenente le istruzioni operative, unitamente agli allegati citati nella nota stessa.



