Il parere del CSPI sull’adozione del modello di Curriculum della studentessa e dello studente

Categorie: NewsPubblicato il: 28/03/202514,8 min lettura
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Nell’adunanza plenaria svoltasi ieri, 27 marzo, in modalità telematica, il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) ha espresso a maggioranza il proprio parere favorevole sullo schema di decreto ministeriale recante “Adozione del modello di Curriculum della studentessa e dello studente in attuazione dell’articolo 14, comma 6, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56”.

Il CSPI nel merito del provvedimento esaminato

  • ricorda che detto documento è stato introdotto dalla legge 107/2015 con la finalità di raccogliere, associando il profilo dello studente a un’identità digitale, tutti i dati, utili anche ai fini dell’orientamento e dell’accesso al mondo del lavoro, relativi al percorso degli studi, alle competenze acquisite, alle eventuali scelte di insegnamenti opzionali, alle conoscenze e alle abilità anche professionali acquisite, alle attività culturali, artistiche e di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extra scolastico nonché alle attività svolte nell’ambito dei PCTO;
  • ricorda, altresì, che ai fini dell’esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado è previsto che nello svolgimento dei colloqui la commissione d’esame tenga conto del Curriculum (allegato al diploma finale);
  • ricorda, ancora, che il modello di Curriculum, in vigore dall’a.s. 2020/21, è integrato dall’a.s. 2023/24 all’interno dell’E-Portfolio con la possibilità, da parte degli studenti, di inserire attraverso la piattaforma Unica le informazioni per la sua predisposizione;
  • sottolinea che la revisione del modello di Curriculum vigente si rende necessaria a seguito della modificazione dell’art. 21 del decreto legislativo 62/2017 da parte dell’art. 14, comma 6, del decreto-legge 19/2024, convertito nella legge 56/2024, che prevedendo il ripristino dell’originaria versione del su indicato art. 21 stabilisce che “in una specifica sezione sono indicati, in forma descrittiva, i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte a carattere nazionale, distintamente per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione e la certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese”;
  • evidenzia che lo schema di decreto in esame prevede che nel Curriculum confluiscano le informazioni presenti nel servizio digitale E-Portfolio e che ai livelli di apprendimento conseguiti nelle prove Invalsi delle classi terminali sia riservata un’apposita sezione, la Parte IV, che si aggiunge alle tre parti esistenti;
  • sottolinea l’importante valore del Curriculum ai fini dell’orientamento, reso ancora più significativo dalla sua integrazione con l’E-Portfolio, strumento che consente di valorizzare il percorso formativo degli studenti, evidenziandone la crescita personale e culturale in termini di competenze, conoscenze e abilità, anche attraverso esperienze e in contesti formali e non formali;
  • valuta positivamente il fatto che i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove INVALSI siano riportati nel Curriculum in una fase successiva alla conclusione dell’esame di Stato e al momento di rilascio del diploma, senza che gli stessi possano pertanto interferire con le valutazioni degli esami di Stato né influenzarle;
  • esprime apprezzamento che, nell’impianto normativo, non sia prevista la possibilità di utilizzazione da parte di esterni di tali dati, in particolare per l’accesso a percorsi di studio, a pubblici concorsi o a selezioni di lavoro.
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