Due pareri del CSPI: sugli elenchi regionali per le immissioni in ruolo e sui criteri di nomina dei componenti dell’esame di maturità
Nell’adunanza plenaria svoltasi ieri, 16 marzo, in modalità telematica, il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) ha espresso all’unanimità il proprio parere – che si sostanzia nelle osservazioni, nelle considerazioni e nelle proposte elaborate – riguardo allo schema di decreto ministeriale recante la «Costituzione degli elenchi regionali di cui all’articolo 399, comma 3-ter, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per l’anno scolastico 2026/2027».
Il CSPI, dopo il consueto excursus riservato alle considerazioni generali sul decreto in esame si è espresso nel merito del provvedimento, evidenziando alcuni peculiari aspetti.
Il CSPI, in particolare
- ritiene positiva la costituzione degli elenchi regionali, come ulteriore possibilità a cui attingere per le procedure inerenti al reclutamento, e l’opportunità di utilizzare per questo gli stessi aspiranti candidati già qualificati in quanto risultati idonei in precedenti selezioni concorsuali;
- chiede – rilevando che lo schema di decreto prevede lo scorrimento degli elenchi regionali secondo l’ordine cronologico di indizione delle procedure concorsuali sostenute dai candidati e che gli stessi siano graduati negli elenchi sulla base del voto della prova scritta e della prova orale e che l’iscrizione negli elenchi sia prevista in un’unica regione (anche diversa da quella in cui si è effettuato il concorso) – che sia riconosciuta agli aspiranti che hanno svolto il concorso nella regione nella quale richiedono anche l’iscrizione negli elenchi, la precedenza rispetto agli aspiranti che hanno svolto il concorso in altra regione;
- evidenzia la necessità di trasparenza e certezza sui posti effettivamente vacanti e disponibili nelle singole regioni su cui è possibile assumere a tempo indeterminato;
- ritiene opportuno istituire un monitoraggio nazionale sull’utilizzo degli elenchi regionali, al fine di prevenire disparità territoriali e garantire omogeneità nell’attuazione della norma istitutiva;
- rileva, infine, utile estendere la possibilità di iscrizione agli elenchi in questione ai candidati al concorso indetto con Decreto Dipartimentale n. 510 del 23.4.2020, al momento esclusi a causa del fatto che l’esame si superava con l’effettuazione della sola prova scritta.
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Nella stessa adunanza plenaria svoltasi il 16 marzo 2026 il CSPI ha espresso a maggioranza il proprio parere riguardo allo schema di decreto ministeriale concernente «i criteri di nomina dei componenti dell’esame di maturità».
Il CSPI, dopo il consueto excursus riservato alle considerazioni generali sul decreto in esame si è espresso nel merito del provvedimento.
L’art. 1, comma 1, lettera b) del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127 ha modificato la composizione delle commissioni d’esame, che risultano costituite presso le sedi d’esame «una ogni due classi, presiedute da un presidente esterno all’istituzione scolastica e composte da due membri esterni e, per ciascuna delle due classi, da due membri interni, afferenti alle aree disciplinari individuate con decreto ministeriale». Tale modifica è stata recepita nello schema di decreto in esame, che va a novellare l’art. 1, comma 1, del D.M. n. 183/2019 e che esplicita, con riferimento ai commissari interni, la necessità di salvaguardare le «modalità di costituzione delle commissioni d’esame di specifici percorsi di studio, in particolare attivati sulla base di accordi internazionali». Sempre per quanto riguarda la designazione dei commissari interni, è evidenziato che per gli istituti professionali continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni vigenti.
- evidenzia, a causa della nuova normativa, possibili criticità ed effetti penalizzanti sulla specificità dei percorsi ad opzione internazionale: la loro peculiare natura richiede, infatti, che sia assicurata la presenza in commissione di due docenti interni, che esaurirebbero il nuovo numero di presenze interne previsto dalla riforma dell’esame di maturità. In detti percorsi è però prevista la terza prova scritta per lo svolgimento della quale si genera uno squilibrio rispetto agli altri indirizzi, poiché gli studenti si troveranno ad affrontare un numero maggiore di prove scritte affidate a commissari esterni;
- ritiene necessario procedere a definire in tempi brevi le annuali disposizioni per lo svolgimento dell’esame di maturità conclusivo del secondo ciclo e per la formazione delle commissioni di esame, nonché quelle per le sezioni in cui sono attivati i percorsi “EsaBac“, “EsaBac techno” e per le sezioni con opzione internazionale, in modo da chiarire alle istituzioni scolastiche le modalità di svolgimento dell’esame;
- sottolinea l’importanza di definire e chiarire le modalità di svolgimento e di valutazione del rinnovato esame di maturità, in particolare in riferimento all’operatività delle Commissioni d’esame per gli indirizzi e le scuole in cui è prevista la terza prova scritta.



